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Dei delitti e delle pene del Fratello Libero Pensatore

- Riflessioni, en passant, sulla proposta di riforma del sistema sanzionatorio nella normativa massonica -

 

 

 

In queste ultime settimane è pervenuta alle logge del GOI la documentazione relativa alla proposta di riforma del sistema sanzionatorio disciplinare, attualmente previsto dalla normativa massonica, proposta che sarà sottoposta alla deliberazione della Gran Loggia 2011.
La portata e la rilevanza di tale proposta per la vita della Istituzione risultano evidenti e chiare a chiunque abbia a cuore il destino della Massoneria italiana.
Non può tacersi, infatti, come tale proposta venga formulata in una temperie di grandi contrasti nella vita della Comunione, che vive senza dubbio uno dei periodi più oscuri e difficili della sua Storia. In tale contesto, dunque, deve essere valutata e interpretata.
Secondo quanto affermato dai proponenti nella relazione illustrativa che ne accompagna il testo, tale riforma risiederebbe nella necessità di ampliare il ventaglio delle sanzioni potenzialmente comminabili al libero muratore ed alla loggia riconosciuti colpevoli di colpa massonica, nonché di realizzare un meccanismo di “resistenza” al sindacato del Giudice Ordinario, adito in diverse occasioni da alcuni liberi muratori.
In tale relazione illustrativa si paventa, addirittura, una possibile e futura rivisitazione sostanziale dei diritti e dei doveri del massone, ovvero del DNA, ci si passi il termine, della Comunione, e ciò nel dichiarato obiettivo di tipizzare, ovvero di descrivere e classificare dettagliatamente, le condotte illecite (colpe massoniche) che vengono ritenute dagli estensori, allo stato attuale, troppo genericamente elaborate dall’art. 15 della Costituzione.
Ma andiamo con ordine, riprendiamo il filo dei nostri pensieri, ed entriamo nel cuore della delicatissima questione sulla quale stiamo dirigendo le nostre riflessioni.
La proposta di riforma del sistema sanzionatorio disciplinare prevede la modifica della Costituzione dell’Ordine, con particolare riferimento all’art. 15, concernente le colpe (massoniche) e le sanzioni concernenti il singolo massone, ed all’art. 24 della Costituzione, che, invece, è relativa alle colpe e alle sanzioni che possono potenzialmente colpire le logge.
Nel testo modificato dell’art. 15 della Cost. viene specificato che il regolamento determina la natura, l’ammontare e la durata edittale delle sanzioni a carico dei liberi muratori graduandole secondo la gravità della colpa, e di ogni altro elemento soggettivo e oggettivo della violazione.
La medesima modificazione viene introdotta per l’art. 24 della Costituzione, concernente, come detto, la colpa e le sanzioni relative all’“organismo” loggia.
La modifica della Costituzione negli articoli citati è fondamentale, secondo il disegno dei riformatori, al fine di introdurre nel Regolamento dell’Ordine nuove sanzioni, che vengono infatti dettagliatamente descritte e rassegnate nell’art. 27 Reg. modificato,
E’ utile ricordare come quest’ultimo articolo del Regolamento attualmente preveda, quali sanzioni comminabili al massone, l’ammonizione, la censura semplice, la censura solenne e l’espulsione dall’Ordine.
La proposta di riforma prevede, invece, che le sanzioni comminabili al libero muratore possano essere: la censura, la multa pecuniaria da tre a dieci volte la capitazione stabilita dal Goi, l’esclusione dalla partecipazione ai lavori massonici da quattro mesi a due anni, l’interdizione dal ricoprire qualsiasi carica di nomina o elettiva da un anno a cinque anni e, infine, l’espulsione dall’Ordine.
Come si può ben vedere, sia il numero che la qualità delle sanzioni rappresentano un “ventaglio” di possibilità molto più ampio rispetto a quello previsto dall’attuale contenuto regolamentare.
Altra rilevante novità introdotta dalla proposta di riforma è costituita dalla introduzione nell’ordinamento normativo massonico dell’istituto della recidiva, specifica e non specifica, e del principio della cumulabilità delle sanzioni.
Su quest’ultimo aspetto non riteniamo di soffermarci particolarmente, in quanto il meccanismo di funzionamento di tale principio risulta essere inscritto nel suo stesso nome: le pene sono cumulabili e il libero muratore potrà essere colpito da più sanzioni contemporaneamente.
Più delicata e pregnante, appare invece l’introduzione della recidiva, anche non specifica: in poche parole, secondo tale principio, così come disciplinato nel testo di riforma, se un libero muratore viene riconosciuto colpevole di due violazioni diverse tra loro, la seconda sanzione dovrà essere “almeno di grado superiore alla prima”.
Quindi, secondo la proposta di riforma, un fratello che sia riconosciuto, una prima volta, responsabile di colpa massonica, e venga successivamente sottoposto a nuovo giudizio e nuovamente condannato per una colpa molto più lieve, dovrà essere obbligatoriamente sanzionato con una pena più grave della precedente, anche nella ipotesi che venga riconosciuto responsabile di una colpa più lieve.
L’effetto perverso ed il principio di iniquità che questo aspetto della proposta di riforma introdurrebbe, se approvata, sono chiari a chiunque, anche ai meno avvezzi alle questioni giuridiche.
Tuttavia i più sensibili al tema della Giustizia non potranno che essere travolti da grave turbamento nel leggere come nel testo riformato, in caso di terza recidiva, ovvero del riconoscimento a seguito di giudizio massonico di una terza violazione a carico del libero muratore (indipendentemente dalla gravità di tali violazioni, aggiungiamo noi), quest’ultimo DEBBA essere espulso dall’Ordine.
Davvero non si comprende la ratio di tale norma, né l’obiettivo che intende raggiungere.
Come oscura ed enigmatica ci sembra l’introduzione, contenuta sempre nell’art. 27 Reg. modificato, di una nuova ipotesi sanzionatoria, che consiste nella multa pecuniaria.
Quest’ultima ipotesi sanzionatoria risulta particolarmente interessante da esaminare, soprattutto in relazione agli effetti drammatici e radicali che può determinare sul massone, effetti che quest’ultimo non potrebbe contrastare in alcun modo.
Il testo riformato dell’art. 27 del regolamento prevede, infatti, che se il fratello viene condannato al pagamento della sanzione pecuniaria, e non effettua tale pagamento entro 60 gg. da quando la sentenza è divenuta definitiva, dovrà essere depennato, senza necessità di diffida o di altra formalità, a cura del Gran Tesoriere, ai sensi dell’art. 17 bis, articolo introdotto dalla proposta di riforma.
Ma, come se ciò non fosse sufficiente, il provvedimento di depennamento non sarebbe impugnabile in alcun modo, ed il fratello che abbia incolpevolmente omesso di pagare la multa comminatagli per diverse circostanze (perché malato o in difficoltà economiche momentanee, o per altre ed innumerevoli ragioni), non potrà portare le proprie istanze dinanzi ad alcun organismo di tutela, e dovrà subire, inerme, il dramma del depennamento.
Come abbiamo già accennato, inoltre, le sanzioni pecuniarie previste dalla proposta di regolamento sono anche molto esose: esse possono consistere in una somma di denaro variabile da tre fino a dieci volte la capitazione annuale, secondo una valutazione lasciata alla saggezza (o all’arbitrio, per i malpensanti) dell’organo giurisdizionale.
E se un fratello si trova in momentanee difficoltà economiche? E’ prevista la rateizzazione della sanzione pecuniaria?
Che i metalli non ti manchino mai, o massone, che i tuoi forzieri abbondino sempre di ricchezze, perché potresti essere condannato ad una multa che non potrai pagare.
Ma stiano attente anche le officine, poiché per loro sono previste ed introdotte, dall’art. 78 Reg. nel testo riformato, naturalmente adeguate nel loro contenuto, le medesime sanzioni (e le medesime conseguenze) comminate per il massone.
La proposta di riforma, inoltre, introduce, con l’art. 177 del regolamento modificato, una nuova ipotesi di depennamento, anch’esso legato al mancato pagamento di somme di denaro: secondo tale nuovo testo il massone che non corrisponde le spese legali entro 60 gg. dalla sentenza (non si comprende se tale termine decorra dalla pronuncia o dalla comunicazione/notificazione della stessa), il fratello sarà depennato dalla Istituzione.
Nella ratio della riforma sembra esserci, in ultima analisi, se ci si consente una espressione formulata in latino maccheronico, un furor depennationis che davvero si stenta a comprendere.
Anche le questioni elettorali destano l’attenzione dei riformatori, tanto da meritare un posto di rilievo nella costruzione della proposta di riforma.
Quest’ultima prevede la modifica degli art. 112 bis, 113 bis, 146, 152, del Regolamento, con riferimento alla sanzione relativa all’invio o alla consegna dei plichi raccomandati in ambito elettorale.
Il mancato invio o la mancata consegna di tali plichi entro 24 ore, da colpa grave diviene gravissima colpa massonica per il Presidente che, nelle varie occasioni, sia responsabile della predetta violazione: anche in tale circostanza non si comprende la motivazione che fonda la necessità, evidentemente molto sentita dai riformatori, di realizzare tale inasprimento sanzionatorio, che è già piuttosto severo nella formulazione attuale.
Sono davvero diverse le perplessità generate dalla lettura della proposta di riforma, e sarebbe davvero troppo prolisso descriverle tutte: tuttavia la breve e non esaustiva narrativa che abbiamo offerto alla attenzione del lettore non ci può esimere dall’esprimere alcune considerazioni, che umilmente rassegniamo.
La prima di esse è che non si comprende la necessità di riformare l’impianto sanzionatorio disciplinato dalla normativa massonica.
La sua stesura attuale, secca e semplice, è il prodotto di una costruzione intellettuale che fonda le proprie ragioni sulla particolare essenza della Istituzione, che presuppone ed implica una struttura iniziatica da cui non si può prescindere.
La Comunione non è un ente associativo privato, il massone è un iniziato, non un semplice associato ad una struttura organizzativa profana, così come la loggia non è un semplice circolo di compagnia.
Tali semplici ed ovvie considerazioni, che ribadiamo, prima di tutto, dinanzi al nostro foro interiore, rendono la nostra Istituzione essenzialmente diversa dalle altre organizzazioni profane, tanto da richiedere un apparato normativo aderente a tale peculiare natura.
Compito della normativa massonica è quello di predisporre tutti i meccanismi per il migliore funzionamento, anche amministrativo, della Comunione, funzionamento che deve essere comunque conforme ai Principi di Armonia, Fratellanza, Giustizia ed Eguaglianza, pietre inamovibili su cui si edifica la nostra Istituzione.
Risulta, allora, davvero iniquo e incomprensibile introdurre, nel sistema normativo massonico, un apparato sanzionatorio come quello proposto nella riforma che abbiamo sinteticamente esaminato: ci ha colpito, in particolare, la previsione della nuova sanzione della multa pecuniaria, e soprattutto gli effetti, a cui il libero muratore non potrebbe opporsi in alcun modo, che il mancato pagamento di tale sanzione inevitabilmente produrrebbe.
A nostro modo di vedere, inoltre, appare chiaro come la proposta di riforma sia formulata in contrasto con i principi, espressi dall’art. 63 della Costituzione e che fondano la Giustizia Massonica, secondo cui quest’ultima deve essere ispirata a sentimenti di fraternità ed equità, di cui il diritto al contraddittorio e all’esercizio di difesa costituisce un elemento irrinunciabile del libero muratore sottoposto a procedimento disciplinare, come peraltro statuito dall’art. 62 della Costituzione.
Questa proposta di riforma, a nostro sommesso parere, introdurrebbe, se approvata, elementi di iniquità ed ingiustizia che rappresenterebbero, se introdotti, pericolosi elementi di destabilizzazione nei delicati meccanismi che regolano il funzionamento della nostra amata Istituzione.
Ci si permetta, infine, un’ultima considerazione: se non ci muovessimo in un ambito massonico e, dunque, iniziatico, e si stesse riflettendo sul caso che simili proposte di modifica della “carta fondamentale” riguardino la vita di un ente associativo profano, non sarebbe peregrino ipotizzare che tali strategie riformatrici rappresentino, nella loro intima natura, i primi passi nella costruzione di un efficace sistema normativo-repressivo-sanzionatorio, finalizzato a ridurre al silenzio, per via legale, fiaccandone la resistenza, un dissenso mal digerito.
Quest’ultima tuttavia, non è che una ipotesi di scuola, che non può trovare alcuna aderenza in ambito massonico, poiché i metalli non possono orientare l’animo e la condotta di un libero muratore.


La risicata vittoria elettorale conseguita da Raffi nel 2009, che ha avuto per effetto di portarlo alla terza gran maestranza consecutiva grazie ad una maggioranza relativa del 42,76% dei voti validi, ha dato il via ad una gestione debole perché sostanzialmente minoritaria ed ulteriormente indebolita da persistenti dubbi circa la stessa legittimità della ricandidabilità di Raffi a questa gran maestranza, che hanno portato ad un giudizio tuttora pendente di fronte al Giudice ordinario.
Inoltre, l’abuso del provvedimento d’espulsione per eliminare oppositori sgraditi ha determinato ripetutamente gli espulsi a ricorrere al Giudice ordinario, con clamorose smentite all’operato della cosiddetta giustizia massonica.
Infine, anche l’abuso di un provvedimento extrastatutario quale il commissariamento, adottabile in via straordinaria per sopperire a carenze o a vuoti di potere a livello delle dirigenze locali ma non certo impiegabile per sopprimere sic et simpliciter Consigli d’Oriente o Collegi Circoscrizionali sol perché espressione di componenti diverse da quella “governativa” o non allineate ai suoi voleri, ha del pari finito per provocare l’inevitabile ricorso alla Magistratura ordinaria, con il risultato di rendere ormai improponibile il ricorso allo strumento in questione.
Ora, perché mai questo crescente ricorso dei Fratelli del G.O.I. alla Magistratura ordinaria, laddove il complesso regolamentare della stessa Obbedienza prevede dettagliatamente un percorso disciplinare interno incentrato su Tribunali Circoscrizionali a livello periferico e sulla Corte Centrale a livello nazionale?
Molto semplicemente in quanto la cosiddetta giustizia massonica è diffusamente considerata come non affidabile perché del tutto asservita, almeno nella sua articolazione centrale (Corte Centrale), ai voleri del Gran Maestro e della Giunta e, quindi, funzionale alla sua politica.
Né altrimenti potrebbe essere, stante che l’elezione della cosiddetta giustizia, effettuata con il sistema delle liste bloccate, viene organizzata sia localmente (Collegi) sia in Gran Loggia sulla base di una lista “governativa”, selezionata sulla base della provata fedeltà al Capo. Non è detto che soltanto i “governativi” vengano eletti, però è un fatto che soprattutto a livello di Corte Centrale mediante altra elezione interna a lista bloccata soltanto i “governativi” sono ulteriormente selezionati come giudici effettivi, mentre gli altri devono accontentarsi di essere supplenti, e cioè di non venire mai chiamati a far parte dell’organo giudicante.
Se in qualche caso avviene, come attualmente nel Lazio, che il Tribunale Circoscrizionale non sia composto di giudici di sicura fede “governativa”, allora l’incolpato di fede governativa ha soltanto l’incomodo di ricusare il Tribunale e di chiedere l’avocazione del procedimento presso la Corte Centrale per avere la garanzia dell’assoluzione. Per contro, l’incolpato “dissidente”, qualora la scampi con formula assolutoria presso il Tribunale Circoscrizionale, può star certo di essere condannato in secondo grado di giudizio presso la Corte Centrale.
Queste le ragioni, semplici e di tutta evidenza, della crisi della cosiddetta giustizia massonica. E’ in crisi perché è di parte, ed è di parte perché così la si è voluta e la si vuole: un instrumentum regni, anzi tyranniae, al servizio del Gran Maestro e della Giunta. Un puntello irrinunciabile per tenere in piedi una Giunta barcollante e per assicurare sopravvivenza al sempre più decrepito Mubarak del G.O.I.
Invece di profanizzare ancora di più un Ordine iniziatico, già tanto profanizzato dalle “riforme” elettorali mutuate dall’ordinamento politico profano, andando a copiare le multe pecuniarie dell’ordinamento sportivo, Raffi e soci pensassero piuttosto a restituire credibilità e attendibilità a quella che attualmente si può definire soltanto come Ingiustizia Massonica, svincolandone la selezione e il funzionamento dalla sudditanza alla Giunta. Ma questa, che sarebbe l’unica strada percorribile per disincentivare il ricorso alla Magistratura ordinaria, è per l’appunto quella che gli attuali okkupanti la Villa del Vascello si rifiutano, e pour cause, d’imboccare.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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